A. IL CASO:
Lo Studio ha recentemente affrontato un caso giuridico particolarmente complesso, il quale traeva origine da un contratto di finanziamento stipulato tra due società appartenenti allo stesso Gruppo di imprese, mediante il quale la società finanziatrice “Alfa” prestava alla società finanziata “Beta” il capitale necessario per far fronte alle commesse pervenute da parte di importanti società leader nei settori di riferimento e soddisfare le proprie esigenze finanziarie e commerciali.
Trascorsi circa due anni dalla concessione del suddetto finanziamento, però, Beta – nel frattempo acquisita da un’altra società operante nello stesso settore – ometteva di restituire il capitale percepito, e ciò sebbene la nuova proprietà avesse inizialmente dimostrato la sua piena disponibilità al fine di onorare il debito, addirittura predisponendo essa stessa il relativo piano di rientro.
Trovandosi costretta ad agire in via monitoria, la società Alfa ha infine ottenuto un’ingiunzione di pagamento per recuperare le somme corrisposte e mai percepite.
Senonché, in sede di opposizione alla suddetta ingiunzione di pagamento, la società Beta ha richiesto la revoca integrale della stessa, eccependo l’annullabilità dell’originario contratto di finanziamento in quanto sarebbe stato concluso – a suo dire – in conflitto di interessi ex art. 2475 ter, 1° comma, c.c.
Tale eccezione si basava unicamente sulla circostanza che, al momento della stipula del contatto controverso, la persona fisica che ricopriva la carica di amministratore delegato di Alfa coincideva con la persona fisica che rivestiva la carica di amministratore delegato di Beta. Pertanto, ha sostenuto Beta, l’amministratore avrebbe concluso il contratto non tanto per far conseguire un vantaggio a Beta che, al contrario, avrebbe visto aggravarsi le sue finanze, bensì per il solo interesse di Alfa e, per lei, della capo Gruppo.
Avverso l’opposizione di Beta, Alfa si costituiva in giudizio.
B. L’APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA:
L’art. 2475 ter, 1° comma, c.c. disciplina i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, prevedendo in questo caso la possibilità di annullarli su domanda della stessa società qualora il conflitto fosse conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Dalla portata letterale della norma in esame, pertanto, ai fini dell’annullabilità del contratto è necessario che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: (i) un conflitto di interessi “effettivo” in capo all’amministratore – vale a dire, l’esistenza di un interesse diverso di cui lo stesso è portatore e che sia incompatibile ed inconciliabile con quello della società amministrata, (ii) che tale conflitto fosse conosciuto o conoscibile dal terzo contraente e, infine, (iii) la presenza di un danno “reale” cagionato alla società con tale decisione.
Alla luce di quanto sopra esposto, anche qualora risultasse pacifica, come nel caso di specie, la circostanza per cui al momento del finanziamento la medesima persona fisica ricoprisse la carica di amministratore delegato di entrambe le società, tale elemento non potrebbe di certo considerarsi sufficiente a dimostrare l’esistenza di un conflitto di interesse.
Sul punto, è bene ribadire che la giurisprudenza è unanime nel ritiene necessario un accertamento in concreto «sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali». (cfr. Cass. Civ. n. 27547 del 30 dicembre 2014; Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di imprese, n. 17475 del 25 novembre 2022; Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, n. 2414 del 24 marzo 2023).
In secondo luogo, ai fini dell’integrazione del conflitto di interessi, la norma richiede altresì la presenza di una «incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, […] rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che [sia] ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l’utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell’altro» (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 15879 del 17 luglio 2007). Orbene, tale incompatibilità deve essere senz’altro dimostrata tramite allegazioni specifiche e puntuali, specialmente poiché il finanziamento eseguito da soggetti privati rappresenta un’operazione che più frequentemente si traduce in uno svantaggio per lo stesso finanziatore che, come nel caso di specie, non sempre riesce a vedersi restituire l’intera somma oggetto di prestito. Lungi dall’obiettivo di annichilire le finanze di Beta, la ratio del finanziamento controverso risiedeva esclusivamente a sostegno degli interessi di Beta che, in quel momento storico, aspirava a rafforzare e ad espandere la sua presenza all’interno del mercato internazionale. Finalità che, ragionevolmente, poteva essere perseguita con dell’adeguato capitale per stabilire solide infrastrutture sia da un punto di vista fiscale che finanziario, al fine di garantire il rispetto delle politiche e delle procedure intrinseche al mercato di riferimento.
In definitiva, è proprio l’assenza di un interesse personale dell’amministratore l’elemento scriminante ai fini della assoluta inapplicabilità della disciplina prevista all’art. 2475 ter, 1° comma, c.c.
Infine, con riferimento all’elemento del danno, l’art. 2475 ter c.c. richiede il verificarsi di un danno che sia effettivo e non soltanto potenziale, a differenza di quanto previsto dall’art. 2391 c.c.
Orbene, al fine di escludere l’esistenza di tale ultimo elemento costitutivo, sarebbe sufficiente procedere ad un’indagine circa le normali condizioni di mercato applicabili ai finanziamenti stipulati in un particolare periodo di tempo. Sul punto, difatti, si evidenzia che Bankitalia pubblica periodicamente talune tabelle che identificano la soglia fissata ai fini dell’usura, nonché comunque il tasso medio degli interessi applicabili. Nel caso di specie, invero, non solo Alfa aveva concesso il finanziamento contestato ad un tasso di interesse notevolmente inferiore rispetto alla soglia ai fini dell’usura e al tasso medio, ma questa aveva altresì concesso alla società finanziata un importante differimento del termine per la restituzione delle somme, accordandole un’ulteriore dilazione con l’approvazione del piano di rientro predisposto proprio dalla stessa Beta.
