Sulle garanzie infra-gruppo: la Parent Company Guarantee (PCG) prestata dalla capogruppo a garanzia dell’obbligazione assunta dalla controllata

A. IL CASO:

Lo Studio ha recentemente approfondito una questione relativa alle Parent Company Guarantees. Nella prassi internazionale, l’istituto della PCG viene ampiamente utilizzato dalle società poste a capo di un gruppo come strumento in forza del quale garantire l’esecuzione di un’obbligazione assunta da una società controllata. Proprio in ragione del loro carattere essenzialmente accessorio rispetto all’obbligazione principale, in assenza di ulteriori indicazioni, tali garanzie sono generalmente considerate dipendenti dall’obbligo principale.

Tuttavia, occorre tenere a mente che tale accessorietà deve essere riscontrata alla luce di determinati canoni previsti dell’ordinamento cui sono sottoposte le PCG, nonché della concreta formulazione della garanzia all’interno dell’accordo che le costituisce.

Il quesito cui lo Studio si è trovato a dover fornir risposta era il seguente: può una PCG apparentemente costituita come una garanzia “a prima richiesta” essere considerata quale garanzia dipendente, e pertanto permettere al garante di sollevare le medesime eccezioni opponibili dall’obbligato principale?

Ai fini della risoluzione del suesposto quesito, inoltre, occorre tenere conto che nel caso sottoposto all’esame dello Studio, le parti avevano pattuito di costituire la PCG secondo le norme del diritto tedesco, il quale, al pari del diritto italiano, non contiene una definizione codicistica di Parent Company Guarantee.

B. L’APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA:

In via preliminare, si evidenzia che l’ordinamento tedesco, in maniera simile rispetto a quello italiano, conosce due macro-categorie di garanzie: (i) le garanzie accessorie, fideiussorie; e (ii) le garanzie autonome, prime tra tutte le garanzie “a prima richiesta”.

Le garanzie fideiussorie (Bürgschaft) sono strettamente dipendenti dall’obbligazione principale.  In particolare, il § 767 BGB statuisce il principio di accessorietà tra l’obbligo del fideiussore e quella del debitore originario, a mente del quale l’intervento di garanzia del fideiussore ha ragione di esistere se e in quanto esiste l’obbligazione principale. Da ciò discende che il garante potrebbe opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore originario. Inoltre, qualsiasi deroga, rinuncia o modifica dell’obbligazione principale si riverserebbe immediatamente nel rapporto di garanzia, così come la stessa nullità del rapporto originario si riverbera nel rapporto di garanzia.

Di contro, le garanzie autonome (Garantievertrag), sviluppate dalla dottrina pandettistica tedesca e consolidate nella prassi internazionale, prevedono un impegno diretto e indipendente del garante, in quanto il rapporto obbligatorio nasce direttamente tra il garante ed il beneficiario e rimane scevro dall’obbligazione originaria. In tal caso, il garante si troverebbe sprovvisto della possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in ragione della piena indipendenza tra le due fattispecie. Il carattere autonomo delle garanzie in oggetto trova comunque un limite nella buona fede oggettiva (c.d. Treu und Glauben), dovendosi sempre ammettere la facoltà del garante di eccepire condotte manifestamente fraudolente ad opera del beneficiario.

All’interno della categoria delle garanzie autonome vengono altresì ricomprese le garanzie “a prima richiesta” mediante le quali viene pattuito che il creditore potrà chiedere immediatamente l’adempimento al garante, senza attendere l’adempimento da parte del debitore originario e senza la possibilità del garante di sollevare qualsivoglia eccezione al beneficiario.

A ben vedere, nel caso di specie la PCG era stata costituita utilizzando le formule tipicamente impiegate all’interno di modelli contrattuali di garanzie “a prima richiesta”. In particolare, ai sensi della PCG in esame, le parti avevano stabilito che, qualora, entro il Beneficiario non risultasse aver ricevuto il pagamento dalla controllata dell’Acquirente, il Beneficiario sarebbe stato autorizzato a escutere la PCG per l’importo dell’obbligazione garantita, «senza ulteriori richieste da attivare nei confronti del Garante e senza che il Garante possa opporre eccezioni o vincoli».

Senonché, l’esistenza di una simile clausola non appare sufficiente, di per sé, ad escludere che la PCG possa avere una natura diversa da quella formalmente identificata come autonoma e “a prima richiesta”. Invero, ai fini di una corretta interpretazione di un determinato contratto, l’ordinamento tedesco fornisce una serie di principi generali, tra cui primeggia la volontà delle parti (Auslegung von Willenserklärung).

Sul punto, ai sensi del § 133 BGB, l’interpretazione di un accordo inter partes esige un accertamento circa la volontà reale (wirkliche Wille) delle parti; volontà che prevale sul significato letterale delle parole usate. Tale principio è stato, tra l’altro, recentemente codificato dai Giudici di Legittimità italiani, i quali hanno precisato che la clausola “a prima richiesta” non assuma di per sé carattere decisivo per la qualificazione dei contratti di garanzia autonoma o fideiussoria, «dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia» (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9579 del 12 aprile 2025).

Proprio in relazione alla configurabilità di una diversa volontà contrattuale, lo Studio ha evidenziato come la PCG in esame sembrava fare ampio richiamo all’obbligazione principale e più in generale alla necessità di verificare che l’Acquirente non avesse adempiuto ai suoi obblighi principali, prima di procedere all’escussione del garante.

Sul punto, si è richiamato in particolare la disposizione del contratto originario tra il beneficiario e l’obbligato principale a mente della quale condizione necessaria al fine di procedere all’esecuzione della PCG fosse quella di verificare, prima, che almeno una delle obbligazioni originarie garantite fosse divenuta esigibile non fosse stata adempiuta. Non solo, a tal punto, il beneficiario avrebbe dovuto richiedere il previo adempimento dell’obbligato principale, e concedere allo stesso l’opportunità di adempiere alla relativa obbligazione.

Ed ancora, nel caso in cui l’Acquirente non avesse adempiuto al pagamento entro tale ulteriore termine, il beneficiario non avrebbe comunque avuto l’immediata facoltà di richiedere il pagamento al garante, bensì quest’ultimo avrebbe potuto godere di un ulteriore termine. Solamente qualora questo ulteriore termine decorra inutilmente senza aver ricevuto il pagamento dall’Acquirente, il beneficiario sarebbe stato autorizzato ad escutere il garante.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, sebbene dal solo dato testuale della PCG la garanzia in oggetto sia identificata come una garanzia “a prima richiesta”, le modalità di escussione della garanzia appena richiamate suggeriscono una diretta dipendenza della PCG rispetto all’obbligazione originaria assunta dal beneficiario.

In particolare, contrariamente a quanto generalmente previsto in virtù di un contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag), le parti della PCG hanno concordato che la facoltà del beneficiario di rivolgere richieste di pagamento nei confronti del garante sia sottoposta, nella pratica, all’obbligo del Venditore di tentare una prima escussione dell’obbligato originario.

Ma vi è di più.

Un ulteriore elemento tipico delle Garantievertrag risiede nella possibilità di prevedere liberamente i termini di durata della garanzia autonoma, indipendentemente dai termini di validità e di durata dell’obbligazione principale garantita. Tuttavia, ai sensi della PCG sottoposta all’esame dello Studio, le parti hanno precipuamente stabilito che la garanzia prestata dal garante avrebbe avuto validità sino all’adempimento dell’obbligazione garantita da parte dell’obbligato principale. L’esistenza e l’efficacia della PGC appaiono quindi pienamente subordinate alle vicende connesse all’obbligazione originaria.

In virtù di tutto quanto sopra, da un’interpretazione globale del rapporto contrattuale in oggetto, l’obbligazione del garante sembra porsi su un piano di dipendenza rispetto a quella principale. Tale circostanza risulta certamente idonea a produrre conseguenze significative in merito alla posizione del garante, dovendosi pertanto riconoscere la facoltà di quest’ultima di sollevare le medesime eccezioni sollevate dagli obbligati originali.

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